Cosa sono
Si tratta di una serie di agevolazioni fiscali finalizzate a favorire l’acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale. Con i benefici “prima casa” sono ridotte sia l’imposta di registro, che dal 9% passa al 2% se si acquista da un privato, sia l’Iva, che dal 10% scende al 4% se si acquista da un’impresa.
A chi interessano
Queste agevolazioni interessano chi acquista un’abitazione principale e, per l’applicazione, è necessario rispettare alcuni requisiti:
- il fabbricato che si desidera acquistare deve appartenere a determinate categorie catastali: A/2 (abitazioni di tipo civile); A/3 (abitazioni di tipo economico); A/4 (abitazioni di tipo popolare); A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare); A/6 (abitazioni di tipo rurale); A/7 (abitazioni in villini); A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi). Le agevolazioni prima casa non sono ammesse, invece, per le categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
- il fabbricato si trova nel comune in cui l’acquirente ha o intende stabilire la propria residenza o lavora;
- l’acquirente non deve essere proprietario di un altro immobile nello stesso comune e non deve essere titolare su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà, su un altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
E se possiedo già una prima casa?
Dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali sono riconosciuti anche all’acquirente già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”, a condizione che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. Nel caso in cui questo non avvenisse, andrebbero a decadere le condizioni per le agevolazioni e si dovrebbe pagare la differenza tra l’imposta di registro in misura ordinaria e le imposte corrisposte per l’atto di trasferimento, una sanzione pari al 30% delle stesse imposte e il pagamento degli interessi di mora. Se la cessione è soggetta a IVA, è dovuta la differenza d’imposta non versata, una sanzione pari al 30% della differenza medesima e il pagamento degli interessi di mora.